Art. 15.
         Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1984, n. 26
    1.  Gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 9 maggio 1984, n.
26, e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.
    2.  La  lettera  c) del comma 1 dell'Art. 5 della legge regionale
9 maggio 1984, n. 26 e' sostituita dalla seguente:
    "c)  cura  la  raccolta,  l'elaborazione  e il controllo dei dati
trasmessi  dai  servizi comunali riguardanti l'anagrafe vitivinicola,
il   consumo   dello   zucchero   a   livello  comunale,  nonche'  la
documentazione  e  le  notizie  di  cui alle lettere b), c), d) ed e)
dell'Art. 11".
    3. Al comma 1 dell'Art. 5 della legge regionale 9 maggio 1984, n.
26 e' aggiunta la seguente lettera:
    "l)   cura   la  raccolta  e  l'elaborazione  dei  dati  inerenti
l'inventario  viticolo  della  Sicilia  trasmessi  dagli  ispettorati
provinciali  dell'agricoltura  competenti per territorio per mezzo di
apposite attrezzature informatiche".
    4. Le lettere a) e g) dell'Art. 11 della legge regionale 9 maggio
1984, n. 26, sono cosi' sostituite:
    "a) la tenuta dell'anagrafe vitivinicola di cui all'Art. 14;
    g) il   rilascio   di   certificazioni   attestanti  l'iscrizione
all'anagrafe vitivinicola".
    5.  L'Art.  12  della  legge  regionale  9 maggio  1984, n. 26, e
successive modifiche ed integrazioni, e' cosi' sostituito:
    "I  dati  inseriti  nell'albo  comunale  dei  vigneti  ed  i dati
relativi  alle  sezioni  a)  e  b)  dell'anagrafe vitivinicola di cui
all'Art.  14  sono  sostituiti  dai dati indicati nelle dichiarazioni
delle superfici vitate come da modello B1 fornito dall'agenzia per le
erogazioni  in  agricoltura  (AGEA)  in applicazione dell'Art. 16 del
regolamento  CE  n.  1493/1999  del  consiglio, del 17 maggio 1999, e
delle  relative  modalita'  di  applicazione  di  cui all'Art. 19 del
regolamento CE n. 1227/2000 della commissione, del 31 maggio 2000".
    6. L'Art. 13 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, e' cosi'
sostituito:
    "L'albo  regionale  dei  vigneti  e'  sostituito dalle risultanze
della  banca  dati  regionale  fornita dall'AGEA, per la costituzione
dell'inventario   produttivo   viticolo   di   cui  all'Art.  16  del
regolamento CE n. 1493/1999 del consiglio, del 17 maggio 1999, e alle
relative   modalita'   di  applicazione  previste  dall'Art.  19  del
Regolamento CE n. 1227/2000 della commissione, del 31 maggio 2000".
    7.  Le  lettere a) e b) del quarto comma dell'Art. 14 della legge
regionale   9 maggio   1984,   n.   26,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, sono abrogate.
    8.  Il  comma 1 dell'Art. 15 della legge regionale 9 maggio 1984,
n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, e' abrogato.
    9.  La  lettera a) del comma 2 dell'Art. 16 della legge regionale
9 maggio  1984,  n.  26  e  successive  modifiche ed integrazioni, e'
abrogata.
    10. Dopo l'Art. 16 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, e'
aggiunto il seguente:
      "Art.  16-bis - 1. L'assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste,  con successivi provvedimenti, individua le nuove competenze
da attribuire ai comuni e assume le necessarie iniziative inerenti la
tenuta  e  l'aggiornamento dell'inventario del potenziale viticolo in
Sicilia,  di  cui  ai  regolamenti  CE n. 1493/1999 del consiglio del
17 maggio  1999, e n. 1227/2000 della commissione del 31 maggio 2000,
e successive modificazioni".