Art. 15. Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati. 2. La lettera c) del comma 1 dell'Art. 5 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e' sostituita dalla seguente: "c) cura la raccolta, l'elaborazione e il controllo dei dati trasmessi dai servizi comunali riguardanti l'anagrafe vitivinicola, il consumo dello zucchero a livello comunale, nonche' la documentazione e le notizie di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'Art. 11". 3. Al comma 1 dell'Art. 5 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e' aggiunta la seguente lettera: "l) cura la raccolta e l'elaborazione dei dati inerenti l'inventario viticolo della Sicilia trasmessi dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio per mezzo di apposite attrezzature informatiche". 4. Le lettere a) e g) dell'Art. 11 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, sono cosi' sostituite: "a) la tenuta dell'anagrafe vitivinicola di cui all'Art. 14; g) il rilascio di certificazioni attestanti l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola". 5. L'Art. 12 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, e' cosi' sostituito: "I dati inseriti nell'albo comunale dei vigneti ed i dati relativi alle sezioni a) e b) dell'anagrafe vitivinicola di cui all'Art. 14 sono sostituiti dai dati indicati nelle dichiarazioni delle superfici vitate come da modello B1 fornito dall'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in applicazione dell'Art. 16 del regolamento CE n. 1493/1999 del consiglio, del 17 maggio 1999, e delle relative modalita' di applicazione di cui all'Art. 19 del regolamento CE n. 1227/2000 della commissione, del 31 maggio 2000". 6. L'Art. 13 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, e' cosi' sostituito: "L'albo regionale dei vigneti e' sostituito dalle risultanze della banca dati regionale fornita dall'AGEA, per la costituzione dell'inventario produttivo viticolo di cui all'Art. 16 del regolamento CE n. 1493/1999 del consiglio, del 17 maggio 1999, e alle relative modalita' di applicazione previste dall'Art. 19 del Regolamento CE n. 1227/2000 della commissione, del 31 maggio 2000". 7. Le lettere a) e b) del quarto comma dell'Art. 14 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogate. 8. Il comma 1 dell'Art. 15 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, e' abrogato. 9. La lettera a) del comma 2 dell'Art. 16 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, e' abrogata. 10. Dopo l'Art. 16 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, e' aggiunto il seguente: "Art. 16-bis - 1. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con successivi provvedimenti, individua le nuove competenze da attribuire ai comuni e assume le necessarie iniziative inerenti la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario del potenziale viticolo in Sicilia, di cui ai regolamenti CE n. 1493/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, e n. 1227/2000 della commissione del 31 maggio 2000, e successive modificazioni".