Art. 16. Deroga all'Art. 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198 1. In deroga al disposto di cui al comma 3 dell'Art. 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, come sostituito dall'Art. 5 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 51, esclusivamente per la vendemmia 2002, il catastino soci delle cooperative cantine sociali, redatto secondo i modelli E e C, allegati al decreto del dirigente generale n. 616 del 5 luglio 2002, con l'indicazione delle quantita' e dei tipi di uva ricevuti in conferimento, e' inviato al servizio V produzione vegetale - Impianti agro-industriali - Unita' operativa n. 29 - Repressione frodi vinicole, entro i sessanta giorni successivi alla chiusura delle operazioni di conferimento delle uve e, comunque, non oltre la data prevista per la presentazione della dichiarazione di produzione vitivinicola.