Art. 16.
              Deroga all'Art. 10 della legge regionale
                       13 agosto 1979, n. 198
    1.  In  deroga  al  disposto di cui al comma 3 dell'Art. 10 della
legge  regionale  13 agosto 1979, n. 198, come sostituito dall'Art. 5
della  legge  regionale  21 agosto 1984, n. 51, esclusivamente per la
vendemmia  2002, il catastino soci delle cooperative cantine sociali,
redatto  secondo  i  modelli E e C, allegati al decreto del dirigente
generale  n. 616 del 5 luglio 2002, con l'indicazione delle quantita'
e  dei tipi di uva ricevuti in conferimento, e' inviato al servizio V
produzione vegetale - Impianti agro-industriali - Unita' operativa n.
29  -  Repressione frodi vinicole, entro i sessanta giorni successivi
alla chiusura delle operazioni di conferimento delle uve e, comunque,
non  oltre  la data prevista per la presentazione della dichiarazione
di produzione vitivinicola.