Art. 17.
              Modifica all'Art. 4 della legge regionale
                       13 agosto 1979, n. 198
    1.  A  modifica  di  quanto  disposto  dall'Art.  4  della  legge
regionale  13 agosto  1979, n. 198, a decorrere dalla vendemmia 2002,
presso  gli  organismi  cooperativi  potra'  essere  conferita  l'uva
proveniente  da  ciascuna  unita'  vitata  dichiarata  ai  fini della
predisposizione   dell'inventario  del  potenziale  viticolo  di  cui
all'Art.  16  del  Regolamento  CE  n.  1493/1999  del  consiglio del
17 maggio   1999,   e   successive   modificazioni   e   disposizioni
applicative.