Art. 18.
          Indennita' compensativa ed agricoltura biologica
    1.  All'Art. 57, lettera c), della legge regionale 25 marzo 2002,
n. 2, le parole "delle indennita' compensative di cui all'Art. 14 del
Regolamento  CE  n.  1257/1999"  sono  sostituite dalle parole "della
indennita'  compensativa  pregressa  di  cui all'Art. 123 della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 32".
    2.  Gli  stanziamenti  di cui all'Art. 57, lettere a) e b), della
legge  regionale  26 marzo  2002, n. 2, sono destinati alla copertura
della  prima  annualita'  degli interventi di cui alla misura F1B del
piano  di  sviluppo  rurale attuativo del regolamento CE n. 1257/1999
del  consiglio  del  17 maggio  1999.  Per gli esercizi successivi la
quantificazione  degli  oneri  e'  determinata  annualmente con legge
finanziaria.