Art. 18. Indennita' compensativa ed agricoltura biologica 1. All'Art. 57, lettera c), della legge regionale 25 marzo 2002, n. 2, le parole "delle indennita' compensative di cui all'Art. 14 del Regolamento CE n. 1257/1999" sono sostituite dalle parole "della indennita' compensativa pregressa di cui all'Art. 123 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32". 2. Gli stanziamenti di cui all'Art. 57, lettere a) e b), della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono destinati alla copertura della prima annualita' degli interventi di cui alla misura F1B del piano di sviluppo rurale attuativo del regolamento CE n. 1257/1999 del consiglio del 17 maggio 1999. Per gli esercizi successivi la quantificazione degli oneri e' determinata annualmente con legge finanziaria.