Art. 2.
         Costituzione e riconoscimento delle Strade del vino
    1.  La  costituzione  delle  Strade  avviene  su iniziativa di un
apposito   comitato   promotore   di   cui  fanno  parte  le  aziende
vitivinicole, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati. In
ogni  caso  devono  fare  parte  del  comitato  almeno un terzo delle
aziende  vitivinicole  che  producono  i  vini  di  qualita'  cui  fa
riferimento  la  Strada.  Il  presidente del comitato e' scelto tra i
rappresentanti delle aziende vitivinicole.
    2.  L'assessore  regionale  per l'agricoltura e le foreste, entro
centoventi  giorni  dalla data di pubblicazione della presente legge,
emana  il  disciplinare  tipo  delle  Strade  sulla base dello schema
predisposto  dall'Istituto  regionale  della  vite  e  del  vino.  Il
disciplinare tipo contiene i requisiti di qualita' di cui all'Art. 8.
    3.  Il  comitato  promotore  presenta all'assessore regionale per
l'agricoltura  e  le  foreste istanza di riconoscimento della Strada,
corredata  da  un  disciplinare  redatto  sulla base del disciplinare
tipo.  Al disciplinare sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla
realizzazione   del   progetto  della  Strada  da  parte  dei  legali
rappresentanti dei soggetti aderenti al comitato promotore.
    4.  L'assessore  regionale  per l'agricoltura e le foreste, entro
centoventi   giorni   dalla   presentazione   dell'istanza,  provvede
all'approvazione  del  disciplinare e al riconoscimento della Strada.
Il  termine  puo'  essere  interrotto una sola volta per richiesta di
chiarimenti.  Decorso  tale  termine  il  riconoscimento  si  intende
concesso.
    5.  In  presenza  di  piu'  comitati  per il riconoscimento della
stessa  Strada  si  da'  priorita' a quello cui aderiscono le aziende
vitivinicole  con  la maggiore produzione vinicola di qualita' cui fa
riferimento la Strada.
    6. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste riconosce
per  ogni Strada uno specifico simbolo identificativo, sulla base dei
criteri stabiliti nel disciplinare tipo.
    7.  L'Istituto  regionale  della  vite  e  del vino provvede alla
predisposizione del simbolo identificativo regionale che e' approvato
dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.