Art. 20. Attivita' Istituto della vite e del vino 1. L'Istituto regionale della vite e del vino svolge le attivita' promozionali di propria competenza nel rispetto dei limiti e alle condizioni stabiliti dall'Art. 126 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e dalla relativa autorizzazione comunitaria. 2. E' autorizzata l'erogazione all'istituto regionale della vite e del vino dell'intero stanziamento dei capitoli 147302 e 147306 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002, anche in deroga alle disposizioni dell'Art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, come modificato dall'Art. 20 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.