Art. 20.
              Attivita' Istituto della vite e del vino
    1. L'Istituto regionale della vite e del vino svolge le attivita'
promozionali  di  propria  competenza  nel rispetto dei limiti e alle
condizioni  stabiliti dall'Art. 126 della legge regionale 23 dicembre
2000, n. 32, e dalla relativa autorizzazione comunitaria.
    2.  E' autorizzata l'erogazione all'istituto regionale della vite
e  del vino dell'intero stanziamento dei capitoli 147302 e 147306 del
bilancio  della  Regione  per  l'esercizio finanziario 2002, anche in
deroga  alle  disposizioni dell'Art. 32 della legge regionale 7 marzo
1997,  n.  6,  come  modificato  dall'Art.  20  della legge regionale
26 marzo 2002, n. 2.