Art. 21.
    1.  La  presente  legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
    2.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
      Palermo, 2 agosto 2002.
                               CUFFARO