Art. 3. Comitati di gestione 1. Entro 90 giorni dal riconoscimento della Strada i comitati promotori si trasformano, a pena di decadenza dal riconoscimento, in comitati di gestione aperti anche a soggetti non facenti parte del comitato promotore, ferme restando le condizioni previste per i comitati promotori all'Art. 2, comma 1. 2. I comitati di gestione svolgono i seguenti compiti: a) realizzano e gestiscono la Strada nel rispetto del disciplinare approvato; b) provvedono alla diffusione della conoscenza della Strada in collaborazione con le organizzazioni vitivinicole locali e con gli altri soggetti interessati; c) collaborano con la Regione e con gli enti locali interessati per l'inserimento della Strada nei diversi strumenti di promozione turistica; d) vigilano sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei soggetti interessati e sul rispetto dei requisiti di qualita' previsti all'Art. 8. 3. Nell'ambito delle Strade operano guide enoturistiche in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica e che abbiano frequentato appositi corsi di formazione che rispettino requisiti minimi di durata e professionalita' stabiliti con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. E' istituito un apposito registro professionale delle guide enoturistiche della Regione siciliana presso le camere di commercio.