Art. 3.
                        Comitati di gestione
    1.  Entro  90  giorni  dal riconoscimento della Strada i comitati
promotori  si trasformano, a pena di decadenza dal riconoscimento, in
comitati  di  gestione  aperti anche a soggetti non facenti parte del
comitato  promotore,  ferme  restando  le  condizioni  previste per i
comitati promotori all'Art. 2, comma 1.
    2. I comitati di gestione svolgono i seguenti compiti:
      a) realizzano   e   gestiscono   la  Strada  nel  rispetto  del
disciplinare approvato;
      b) provvedono  alla diffusione della conoscenza della Strada in
collaborazione  con  le  organizzazioni vitivinicole locali e con gli
altri soggetti interessati;
      c) collaborano con la Regione e con gli enti locali interessati
per  l'inserimento  della  Strada nei diversi strumenti di promozione
turistica;
      d) vigilano sulla corretta attuazione delle iniziative da parte
dei  soggetti  interessati  e  sul rispetto dei requisiti di qualita'
previsti all'Art. 8.
    3.  Nell'ambito  delle  Strade  operano  guide  enoturistiche  in
possesso  dell'abilitazione  all'esercizio della professione di guida
turistica  e che abbiano frequentato appositi corsi di formazione che
rispettino  requisiti  minimi  di durata e professionalita' stabiliti
con  decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
E'   istituito   un   apposito  registro  professionale  delle  guide
enoturistiche della Regione siciliana presso le camere di commercio.