Art. 4. Equiparazione alle attivita' agrituristiche 1. Le attivita' di ricezione e di ospitalita', compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attivita' ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle Strade possono essere ricondotte alle attivita' agrituristiche, come disciplinate dalla vigente legislazione regionale in materia. 2. Ai sensi dell'Art. 1, comma 4, della legge 27 luglio 1999, n. 268, le cantine ed enoteche presenti nell'ambito delle Strade, aderenti al relativo disciplinare, possono effettuare la presentazione, degustazione e la mescita dei prodotti vitivinicoli nel rispetto delle norme previste per le aziende agricole produttrici.