Art. 4.
             Equiparazione alle attivita' agrituristiche
    1.  Le  attivita'  di  ricezione  e  di  ospitalita', compresa la
degustazione  dei  prodotti aziendali e l'organizzazione di attivita'
ricreative,  culturali  e  didattiche,  svolte  da  aziende  agricole
nell'ambito  delle  Strade  possono  essere ricondotte alle attivita'
agrituristiche,   come   disciplinate   dalla   vigente  legislazione
regionale in materia.
    2.  Ai sensi dell'Art. 1, comma 4, della legge 27 luglio 1999, n.
268,  le  cantine  ed  enoteche  presenti  nell'ambito  delle Strade,
aderenti    al   relativo   disciplinare,   possono   effettuare   la
presentazione,  degustazione  e  la mescita dei prodotti vitivinicoli
nel   rispetto   delle   norme   previste  per  le  aziende  agricole
produttrici.