Art. 5. Enoteca regionale della Sicilia 1. E' istituita l'enoteca regionale della Sicilia alla cui realizzazione si provvede con i fondi e le modalita' previste dalla corrispondente misura del POR Sicilia 2000 - 2006. L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ne promuove la costituzione cui si provvede con atto pubblico. 2. L'attivita' dell'enoteca regionale e' disciplinata dallo statuto, secondo le disposizioni del codice civile. All'enoteca regionale possono aderire associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute, enti pubblici e privati che operano nel settore vitivinicolo. 3. Gli oneri connessi alla costituzione e gestione dell'enoteca regionale sono a carico degli enti pubblici e privati che ne fanno parte, senza alcun onere a carico del bilancio regionale. 4. L'enoteca regionale ha due sedi, una nella Sicilia occidentale e l'altra nella Sicilia orientale, e ha compiti di: a) presentare una selezione dei vini regionali, in sede idonea e ampia che possieda adeguati requisiti storici e architettonici; b) svolgere un'azione tendente a valorizzare i vini siciliani e a promuoverne la conoscenza e il consumo, anche mediante attivita' di degustazione e di vendita; c) organizzare corsi e stage formativi; d) promuovere la cultura vitivinicola anche mediante la produzione e la divulgazione di materiale informativo ed editoriale. 5. Ai fini della realizzazione dell'enoteca regionale, possono essere utilizzati immobili facenti parte del patrimonio della Regione o messi a disposizione gratuitamente dagli enti locali. 6. L'enoteca regionale per il perseguimento delle proprie finalita' puo' aderire ad enoteche nazionali. 7. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana direttive volte a coordinare l'attivita' dell'enoteca regionale con quella dell'istituto regionale della vite e del vino.