Art. 5.
                   Enoteca regionale della Sicilia
    1.  E'  istituita  l'enoteca  regionale  della  Sicilia  alla cui
realizzazione  si  provvede con i fondi e le modalita' previste dalla
corrispondente  misura  del  POR  Sicilia  2000 - 2006. L'assessorato
regionale   dell'agricoltura   e   delle   foreste   ne  promuove  la
costituzione cui si provvede con atto pubblico.
    2.  L'attivita'  dell'enoteca  regionale  e'  disciplinata  dallo
statuto,  secondo  le  disposizioni  del  codice  civile. All'enoteca
regionale  possono  aderire  associazioni  di produttori vitivinicoli
riconosciute,  enti  pubblici  e  privati  che  operano  nel  settore
vitivinicolo.
    3.  Gli  oneri connessi alla costituzione e gestione dell'enoteca
regionale  sono  a  carico degli enti pubblici e privati che ne fanno
parte, senza alcun onere a carico del bilancio regionale.
    4. L'enoteca regionale ha due sedi, una nella Sicilia occidentale
e l'altra nella Sicilia orientale, e ha compiti di:
      a) presentare  una selezione dei vini regionali, in sede idonea
e ampia che possieda adeguati requisiti storici e architettonici;
      b) svolgere un'azione tendente a valorizzare i vini siciliani e
a promuoverne la conoscenza e il consumo, anche mediante attivita' di
degustazione e di vendita;
      c) organizzare corsi e stage formativi;
      d) promuovere   la   cultura  vitivinicola  anche  mediante  la
produzione e la divulgazione di materiale informativo ed editoriale.
    5.  Ai  fini  della realizzazione dell'enoteca regionale, possono
essere utilizzati immobili facenti parte del patrimonio della Regione
o messi a disposizione gratuitamente dagli enti locali.
    6.   L'enoteca  regionale  per  il  perseguimento  delle  proprie
finalita' puo' aderire ad enoteche nazionali.
    7.  L'assessore  regionale  per  l'agricoltura e le foreste emana
direttive  volte  a coordinare l'attivita' dell'enoteca regionale con
quella dell'istituto regionale della vite e del vino.