Art. 6.
                     Musei della vite e del vino
    1.  Nell'ambito di ciascuna strada puo' essere istituito un museo
della vite e del vino da parte del comitato di gestione della Strada,
degli  enti  locali  o  di altri soggetti pubblici e privati. In ogni
caso  il  responsabile scientifico del museo fa parte del comitato di
gestione della strada.
    2.  La  collezione  degli  oggetti  e  del materiale documentario
presente nel museo deve avere carattere di unicita' nell'ambito della
Strada  e  di  originalita'  a  livello  regionale. Il museo ha anche
compiti  di  realizzazione  di  iniziative  didattiche  ed  educative
finalizzate  alla  conoscenza  dei  diversi  aspetti  culturali della
produzione  vitivinicola  della  strada.  Puo'  inoltre costituire in
un'apposita  sezione  un'enoteca  dell'area vitivinicola interessata,
presentando una selezione dei vini della strada e svolgendo attivita'
di  degustazione  e  di  vendita dei vini e dei prodotti tipici della
strada.
    3.  Ai  fini  della realizzazione del museo la Regione e gli enti
locali  possono  concedere  ai  comitati  di  gestione  gratuitamente
immobili  facenti  parte  del proprio patrimonio, anche appositamente
ristrutturati.  Il  museo  puo'  essere  sede  di  uno  dei centri di
informazione e accoglienza della strada.
    4.  La  gestione  del  museo e' finanziata coi proventi derivanti
dallo svolgimento dell'attivita' espositiva e delle altre attivita' e
servizi  ad essa connesse, nonche' con le donazioni e i finanziamenti
a scopo pubblicitario e promozionale di soggetti privati.