Art. 7.
               Centri di informazione e di accoglienza
    1.  I  comitati di gestione istituiscono centri di informazione e
di accoglienza della strada, anche avvalendosi degli organismi locali
che svolgono attivita' di promozione turistica e culturale.
    2.   I   centri   forniscono  informazioni  specifiche  sull'area
vitivinicola  e  sulle  caratteristiche  della  strada,  sui  servizi
offerti  dalle  aziende  e dagli altri soggetti che fanno parte della
strada  stessa.  Possono porre in vendita prodotti editoriali e altro
materiale  turistico  in  base  alla  vigente normativa regionale sul
commercio;  possono  altresi'  fornire  pacchetti  turistici di breve
durata  a  carattere  locale  per  conto  delle  strutture  private e
pubbliche previi accordi e convenzioni con le medesime.
    3.  L'attivita'  dei  centri  di informazione e di accoglienza e'
finanziata  anche  attraverso  il  corrispettivo  dei servizi resi ai
soggetti aderenti alla strada.