Art. 7. Centri di informazione e di accoglienza 1. I comitati di gestione istituiscono centri di informazione e di accoglienza della strada, anche avvalendosi degli organismi locali che svolgono attivita' di promozione turistica e culturale. 2. I centri forniscono informazioni specifiche sull'area vitivinicola e sulle caratteristiche della strada, sui servizi offerti dalle aziende e dagli altri soggetti che fanno parte della strada stessa. Possono porre in vendita prodotti editoriali e altro materiale turistico in base alla vigente normativa regionale sul commercio; possono altresi' fornire pacchetti turistici di breve durata a carattere locale per conto delle strutture private e pubbliche previi accordi e convenzioni con le medesime. 3. L'attivita' dei centri di informazione e di accoglienza e' finanziata anche attraverso il corrispettivo dei servizi resi ai soggetti aderenti alla strada.