Art. 8. Requisiti di qualita' 1. Ai fini della presente legge si applicano i requisiti minimi di qualita' determinati dal Ministero delle politiche agricole ai sensi dell'Art. 3 della legge 27 luglio 1999, n. 268. 2. Requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.