Art. 8.
                        Requisiti di qualita'
    1.  Ai  fini della presente legge si applicano i requisiti minimi
di  qualita'  determinati  dal  Ministero delle politiche agricole ai
sensi dell'Art. 3 della legge 27 luglio 1999, n. 268.
    2.  Requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti con decreto del
Presidente  della  Regione,  su proposta dell'assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste.