Art. 9.
                      Segnaletica delle strade
    1.  I  comitati  di  gestione provvedono alla realizzazione della
segnaletica  specifica della strada sulla base della segnaletica tipo
predisposta dall'istituto regionale della vite e del vino e approvata
dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
    2.  I  comuni e le province provvedono alla localizzazione e posa
in  opera della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva
competenza sentiti i comitati di gestione.