Art. 11. Formazione lavoratori socialmente utili 1. Per eventuali esigenze formative funzionali all'inserimento in attivita' lavorative dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, cosi' come definito dall'Art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, il periodo formativo di cui all'Art. 7, comma 12, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e' elevato a 24 mesi.