Art. 11.
               Formazione lavoratori socialmente utili
    1. Per eventuali esigenze formative funzionali all'inserimento in
attivita'  lavorative dei soggetti destinatari del regime transitorio
dei  lavori  socialmente utili, cosi' come definito dall'Art. 4 della
legge  regionale 26 novembre 2000, n. 24, il periodo formativo di cui
all'Art.  7,  comma  12, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.
81, e' elevato a 24 mesi.