Art. 12.
          Indennita' di funzione dei consiglieri di parita'
    1.  Per  fare fronte a pregressi oneri derivanti dall'adeguamento
delle  indennita'  di  funzione  dei  consiglieri  di  parita' di cui
all'Art.  28  della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive
modifiche  ed  integrazioni  ed  all'Art.  9  della  legge  regionale
5 gennaio  1999,  n.  4  e  successive  modifiche ed integrazioni, e'
autorizzato  per  l'esercizio  finanziario  2002  l'incremento di 290
migliaia di euro.
    2.  All'onere  di  cui  al comma 1, in termini di competenza, per
l'esercizio   finanziario   2002,   si   provvede   con  parte  delle
disponibilita'    della    U.P.B.    4.2.1.5.2    (capitolo   215704,
accantonamento 1001).