Art. 12. Indennita' di funzione dei consiglieri di parita' 1. Per fare fronte a pregressi oneri derivanti dall'adeguamento delle indennita' di funzione dei consiglieri di parita' di cui all'Art. 28 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni ed all'Art. 9 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, e' autorizzato per l'esercizio finanziario 2002 l'incremento di 290 migliaia di euro. 2. All'onere di cui al comma 1, in termini di competenza, per l'esercizio finanziario 2002, si provvede con parte delle disponibilita' della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1001).