Art. 13.
      Sedi di coordinamento regionale degli enti di formazione
    1.  Al comma 2 dell'Art. 48 della legge regionale 27 aprile 1999,
n.  10  dopo  le  parole  "finanziamento  decretato" sono aggiunte le
parole  "garantendo  in  tale  ambito  la copertura finanziaria delle
medesime  sedi di coordinamento regionale degli enti riconosciute con
decreto  dell'assessore  regionale  per  il  lavoro  e  la formazione
professionale".
    2.  Le  sedi  di coordinamento regionale degli enti di formazione
operano con il medesimo personale in atto in servizio presso gli enti
stessi.