Art. 13. Sedi di coordinamento regionale degli enti di formazione 1. Al comma 2 dell'Art. 48 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 dopo le parole "finanziamento decretato" sono aggiunte le parole "garantendo in tale ambito la copertura finanziaria delle medesime sedi di coordinamento regionale degli enti riconosciute con decreto dell'assessore regionale per il lavoro e la formazione professionale". 2. Le sedi di coordinamento regionale degli enti di formazione operano con il medesimo personale in atto in servizio presso gli enti stessi.