Art. 15.
                       Fondo per l'occupazione
    1.  Per  ciascuno  degli  anni  2002,  2003  e 2004 una quota non
superiore  al  20  per  cento  delle  somme  riscosse  nell'esercizio
finanziario precedente per ribasso d'asta di cui al comma 7 dell'Art.
27  della  legge  regionale  27 aprile  1999,  n. 10, e' destinata al
finanziamento  delle  politiche  attive  del  lavoro  previste  dalla
vigente  normativa  statale  e  regionale  ed iscritta in un apposito
fondo per l'occupazione.