Art. 15. Fondo per l'occupazione 1. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 una quota non superiore al 20 per cento delle somme riscosse nell'esercizio finanziario precedente per ribasso d'asta di cui al comma 7 dell'Art. 27 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e' destinata al finanziamento delle politiche attive del lavoro previste dalla vigente normativa statale e regionale ed iscritta in un apposito fondo per l'occupazione.