Art. 16. Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche e integrazioni 1. Alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b), comma 1, dell'Art. 1 le parole "protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modifiche ed integrazioni" sono sostituite con le parole "di cui agli articoli 1 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68"; b) al comma 3, dell'Art. 4, sono soppresse le parole "che non sia stata causata da processi di crisi o di ristrutturazione approvati dal CIPE o dal Ministero del lavoro"; c) l'Art. 12 e' abrogato; d) dopo il comma 4 dell'Art. 15 e' aggiunto il seguente: "5. Le somme impegnate o erogate a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per le finalita' di cui al presente titolo, rimaste inutilizzate, possono essere riconosciute al medesimo Istituto a titolo di acconto per i periodi di prosecuzione dei benefici"; e) dopo il comma 3 dell'Art. 18 e' aggiunto il seguente: "4. In caso di indebita applicazione di sgravi da parte dei datori di lavoro si applicano le sanzioni civili e amministrative previste dalla normativa nazionale in materia di sgravi contributivi a carico dello Stato. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono a beneficio della Regione.". 2. L'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione e' autorizzato ad utilizzare gli stanziamenti di bilancio previsti anche per le istanze di sgravio contributivo presentate ai sensi dell'Art. 5 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, anche se ricadenti negli esercizi finanziari pregressi.