Art. 16.
Modifiche  alla  legge  regionale  7 agosto  1997, n. 30 e successive
                      modifiche e integrazioni
    1.  Alla  legge  regionale  7 agosto  1997,  n.  30  e successive
modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
      a) alla lettera b), comma 1, dell'Art. 1 le parole "protette di
cui  alla  legge  2 aprile  1968,  n.  482  e successive modifiche ed
integrazioni" sono sostituite con le parole "di cui agli articoli 1 e
18 della legge 12 marzo 1999, n. 68";
      b) al  comma  3, dell'Art. 4, sono soppresse le parole "che non
sia  stata  causata  da  processi  di  crisi  o  di  ristrutturazione
approvati dal CIPE o dal Ministero del lavoro";
      c) l'Art. 12 e' abrogato;
      d) dopo il comma 4 dell'Art. 15 e' aggiunto il seguente:
    "5. Le somme impegnate o erogate a favore dell'Istituto nazionale
della  previdenza sociale per le finalita' di cui al presente titolo,
rimaste   inutilizzate,   possono  essere  riconosciute  al  medesimo
Istituto  a  titolo  di  acconto  per  i  periodi di prosecuzione dei
benefici";
      e) dopo il comma 3 dell'Art. 18 e' aggiunto il seguente:
    "4.  In  caso  di  indebita  applicazione  di sgravi da parte dei
datori  di  lavoro  si  applicano le sanzioni civili e amministrative
previste  dalla normativa nazionale in materia di sgravi contributivi
a  carico  dello  Stato. I proventi derivanti dall'applicazione delle
sanzioni sono a beneficio della Regione.".
    2.  L'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale,
della  formazione  professionale e dell'emigrazione e' autorizzato ad
utilizzare gli stanziamenti di bilancio previsti anche per le istanze
di  sgravio  contributivo presentate ai sensi dell'Art. 5 della legge
regionale   7 agosto   1997,   n.   30   e  successive  modifiche  ed
integrazioni, anche se ricadenti negli esercizi finanziari pregressi.