Art. 19.
Promozione     culturale.     Iniziative     direttamente    promosse
                     dall'assessorato competente
    1.  Il  secondo  comma dell'Art. 10 della legge regionale 5 marzo
1979, n. 16 e' cosi' sostituito:
    "Per l'attuazione di dette iniziative l'assessorato regionale dei
beni  culturali  ed  ambientali  e  della  pubblica  istruzione  puo'
avvalersi,  oltre  che  dei  propri  organi centrali e periferici, di
istituti  universitari  specializzati nei settori in cui rientrano le
iniziative,  degli  enti  locali  e  degli  enti  teatrali  e  lirici
regionali.".