Art. 19. Promozione culturale. Iniziative direttamente promosse dall'assessorato competente 1. Il secondo comma dell'Art. 10 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16 e' cosi' sostituito: "Per l'attuazione di dette iniziative l'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione puo' avvalersi, oltre che dei propri organi centrali e periferici, di istituti universitari specializzati nei settori in cui rientrano le iniziative, degli enti locali e degli enti teatrali e lirici regionali.".