Art. 21. Musei, biblioteche e parchi archeologici. Servizi aggiuntivi 1. Nelle more dell'avvio dell'erogazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalita' previsti dall'Art. 112 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 nelle strutture museali, bibliotecarie e archeologiche regionali, l'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, nonche' i musei, le gallerie, le biblioteche e le soprintendenze dipendenti sono autorizzati a stipulare accordi e convenzioni con aziende specializzate nei settori indicati dal suddetto Art. 112, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione regionale. 2. Gli accordi e le convenzioni di cui al comma 1 cessano con la consegna dei lavori previsti dai bandi in corso e comunque non hanno effetto oltre il 31 dicembre 2002.