Art. 21.
    Musei, biblioteche e parchi archeologici. Servizi aggiuntivi
    1.   Nelle   more   dell'avvio  dell'erogazione  dei  servizi  di
assistenza  culturale  e  di  ospitalita'  previsti dall'Art. 112 del
decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 nelle strutture museali,
bibliotecarie  e archeologiche regionali, l'assessorato regionale dei
beni  culturali  ed ambientali e della pubblica istruzione, nonche' i
musei,  le  gallerie,  le  biblioteche e le soprintendenze dipendenti
sono  autorizzati  a  stipulare  accordi  e  convenzioni  con aziende
specializzate nei settori indicati dal suddetto Art. 112, senza oneri
aggiuntivi per l'amministrazione regionale.
    2.  Gli accordi e le convenzioni di cui al comma 1 cessano con la
consegna  dei lavori previsti dai bandi in corso e comunque non hanno
effetto oltre il 31 dicembre 2002.