Art. 22.
          Societa' miste per la gestione dei beni culturali
    1.  Le  amministrazioni  regionali,  le  province,  i  comuni,  i
consorzi  di comuni e province, le altre forme associative degli enti
locali territoriali e le amministrazioni pubbliche che beneficiano di
finanziamenti della Regione e non abbiano proceduto alla costituzione
di  societa'  miste  per  la  gestione  nel  territorio regionale dei
servizi  diretti  alla  custodia,  conservazione e fruizione dei beni
culturali   possono   avvalersi  direttamente  delle  societa'  miste
costituite  dalla  Regione  in  attuazione  dell'Art.  3  della legge
regionale   4 aprile   1995,   n.   26   e  successive  modifiche  ed
integrazioni.