Art. 22. Societa' miste per la gestione dei beni culturali 1. Le amministrazioni regionali, le province, i comuni, i consorzi di comuni e province, le altre forme associative degli enti locali territoriali e le amministrazioni pubbliche che beneficiano di finanziamenti della Regione e non abbiano proceduto alla costituzione di societa' miste per la gestione nel territorio regionale dei servizi diretti alla custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali possono avvalersi direttamente delle societa' miste costituite dalla Regione in attuazione dell'Art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni.