Art. 28.
  Proventi della vendita dei biglietti di accesso ai siti culturali
    1.  L'Art. 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e' cosi'
sostituito:
    "Art.  7.  -  1.  Il  30  per  cento dei proventi derivanti dalla
vendita  dei biglietti d'accesso ai musei, alle gallerie ed alle zone
archeologiche  e  monumentali  regionali e' direttamente versato, con
cadenza trimestrale, ai comuni o alle associazioni di comuni, nel cui
territorio  gli stessi beni ricadono, e che partecipino alla gestione
con   la  fornitura  di  beni  e  servizi,  sulla  base  di  apposite
convenzioni  stipulate con l'assessorato regionale dei beni culturali
ed ambientali e della pubblica istruzione.".