Art. 28. Proventi della vendita dei biglietti di accesso ai siti culturali 1. L'Art. 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e' cosi' sostituito: "Art. 7. - 1. Il 30 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'accesso ai musei, alle gallerie ed alle zone archeologiche e monumentali regionali e' direttamente versato, con cadenza trimestrale, ai comuni o alle associazioni di comuni, nel cui territorio gli stessi beni ricadono, e che partecipino alla gestione con la fornitura di beni e servizi, sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.".