Art. 29. Abrogazione e modifiche di norme 1. Il punto 3) del comma 2 e il comma 4 dell'Art. 6 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 sono abrogati. 2. Le lettere c) e g) dell'Art. 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, sono abrogate. 3. La lettera b) dell'Art. 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, e' sostituita dalla seguente: "b) dal Sovrintendente ai beni culturali e ambientali di Ragusa o da un suo delegato". 4. L'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 85, e' cosi' sostituito: "art. 4. - Per la concessione dei contributi di cui all'Art. 3, il legale rappresentante di ogni istituzione scolastica presenta, entro il 30 maggio di ogni anno, all'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, domanda corredata di un dettagliato programma di attivita' didattica integrativo o di educazione degli adulti, approvato dai competenti organi collegiali e accompagnato da un preventivo di spesa". 5. Al comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, sono aggiunte le seguenti parole: "museo geologico G. G. Gemmellaro con sede in Palermo".