Art. 29.
                  Abrogazione e modifiche di norme
    1.  Il  punto 3) del comma 2 e il comma 4 dell'Art. 6 della legge
regionale 1 agosto 1977, n. 80 sono abrogati.
    2. Le lettere c) e g) dell'Art. 4 della legge regionale 11 aprile
1981, n. 61, sono abrogate.
    3.  La  lettera  b)  dell'Art.  4 della legge regionale 11 aprile
1981, n. 61, e' sostituita dalla seguente:
      "b) dal Sovrintendente ai beni culturali e ambientali di Ragusa
o da un suo delegato".
    4.  L'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 85, e' cosi'
sostituito:
    "art.  4.  - Per la concessione dei contributi di cui all'Art. 3,
il  legale  rappresentante  di  ogni istituzione scolastica presenta,
entro  il  30 maggio di ogni anno, all'assessore regionale per i beni
culturali  ed  ambientali  e  per  la  pubblica  istruzione,  domanda
corredata   di   un  dettagliato  programma  di  attivita'  didattica
integrativo  o  di  educazione degli adulti, approvato dai competenti
organi collegiali e accompagnato da un preventivo di spesa".
    5.  Al  comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale 15 maggio 1991,
n.  17,  sono  aggiunte  le  seguenti  parole: "museo geologico G. G.
Gemmellaro con sede in Palermo".