Art. 3.
                     Formazione all'autoimpiego
    1.  Per le finalita' dell'Art. 2 della legge regionale 23 gennaio
1998,  n. 3 e successive modifiche ed integrazioni e' autorizzata per
l'esercizio finanziario 2002 la spesa di 19.659 migliaia di euro.
    2. Al momento della concessione del finanziamento di cui al comma
1,  il  soggetto  fruitore  deve presentare dichiarazione ai sensi di
legge  attestante  il  possesso  di  tutti i requisiti previsti dalle
norme  vigenti.  L'assessorato regionale del lavoro, della previdenza
sociale,  della  formazione professionale e dell'emigrazione effettua
la  verifica  della  sussistenza dei requisiti nei modi stabiliti con
decreto   dell'assessore  regionale  per  il  lavoro,  la  previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.
    3. All'onere di 19.659 migliaia di euro in termini di competenza,
per  l'esercizio  finanziario  2002,  si  provvede  con  parte  delle
disponibilita'    della    U.P.B.    4.2.1.5.2    (capitolo   215704,
accantonamento 1009).
    4. Il comma 4 dell'Art. 1 della legge regionale 31 marzo 2001, n.
2 e' abrogato.