Art. 3. Formazione all'autoimpiego 1. Per le finalita' dell'Art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni e' autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di 19.659 migliaia di euro. 2. Al momento della concessione del finanziamento di cui al comma 1, il soggetto fruitore deve presentare dichiarazione ai sensi di legge attestante il possesso di tutti i requisiti previsti dalle norme vigenti. L'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione effettua la verifica della sussistenza dei requisiti nei modi stabiliti con decreto dell'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. 3. All'onere di 19.659 migliaia di euro in termini di competenza, per l'esercizio finanziario 2002, si provvede con parte delle disponibilita' della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1009). 4. Il comma 4 dell'Art. 1 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 e' abrogato.