Art. 31. Opere universitarie 1. Il contributo in favore delle opere universitarie di cui alla tabella H della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, relativa alla U.P.B. 9.2.1.3.5 (capitolo 373312) e' elevato, per l'esercizio finanziario 2002, a 15.330 migliaia di' euro. 2. Per le finalita' del comma 1 e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa, in termini di competenza di 5.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilita' della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1001) ed in termini di cassa di 5000 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilita' della U.P.B. 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).