Art. 31.
                         Opere universitarie
    1.  Il contributo in favore delle opere universitarie di cui alla
tabella  H  della  legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, relativa alla
U.P.B.  9.2.1.3.5  (capitolo  373312)  e'  elevato,  per  l'esercizio
finanziario 2002, a 15.330 migliaia di' euro.
    2.  Per  le finalita' del comma 1 e' autorizzata, per l'esercizio
finanziario  2002,  la  spesa,  in  termini  di  competenza  di 5.000
migliaia  di  euro,  cui  si fa fronte con parte delle disponibilita'
della  U.P.B.  4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1001) ed in
termini di cassa di 5000 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte
delle disponibilita' della U.P.B. 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).