Art. 33.
 Modifica dell'Art. 77 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21
    1. All'Art. 77 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 dopo
il comma 1 e' aggiunto il seguente comma:
    "1-bis.   Nell'ipotesi   di  mancata  costituzione  dei  consorzi
universitari,  il  contributo  puo'  essere erogato direttamente alla
provincia regionale che gestisce corsi di studio universitari.".