Art. 33. Modifica dell'Art. 77 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 1. All'Art. 77 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma: "1-bis. Nell'ipotesi di mancata costituzione dei consorzi universitari, il contributo puo' essere erogato direttamente alla provincia regionale che gestisce corsi di studio universitari.".