Art. 34. Collegio dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche 1. Al comma 2 dell'Art. 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, come sostituito dall'Art. 79 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole "L'assegnazione e' operata dall'assessorato competente." sono aggiunte le seguenti: "Nel caso di mancata designazione o di mancata intesa tra gli enti locali deputati alla designazione medesima, la nomina e' autonomamente disposta dall'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione"; b) l'ultimo periodo "I compensi da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio sono rideterminati con decreto del Presidente della Regione previa delibera della giunta regionale" e' sostituito dal seguente "Il compenso annuale da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio e' determinato, nell'ambito delle somme gia' destinate alle istituzioni scolastiche, rispettivamente in 1.810 e 1.550 euro, comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla normativa vigente".