Art. 34.
    Collegio dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche
    1. Al comma 2 dell'Art. 9 della legge regionale 24 febbraio 2000,
n.  6,  come  sostituito  dall'Art. 79 della legge regionale 3 maggio
2001, n. 6 sono apportate le seguenti modifiche:
      a) dopo  le  parole "L'assegnazione e' operata dall'assessorato
competente."   sono  aggiunte  le  seguenti:  "Nel  caso  di  mancata
designazione  o  di  mancata intesa tra gli enti locali deputati alla
designazione   medesima,   la   nomina   e'   autonomamente  disposta
dall'assessore  regionale per i beni culturali ed ambientali e per la
pubblica istruzione";
      b) l'ultimo  periodo "I compensi da corrispondere al presidente
ed  ai  componenti  del  collegio  sono rideterminati con decreto del
Presidente  della  Regione previa delibera della giunta regionale" e'
sostituito  dal  seguente  "Il  compenso  annuale da corrispondere al
presidente  ed ai componenti del collegio e' determinato, nell'ambito
delle    somme   gia'   destinate   alle   istituzioni   scolastiche,
rispettivamente  in  1.810  e  1.550  euro,  comprensivo  degli oneri
previdenziali,  assistenziali  ed  erariali  previsti dalla normativa
vigente".