Art. 35. Ufficio della Regione a Bruxelles 1. All'Art. 92 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Al personale destinato all'ufficio di Bruxelles sono riconosciute le indennita' mensili aggiuntive rispetto al trattamento economico spettante, pari a quelle fissate dal decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, secondo i livelli funzionali corrispondenti"; b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi: "3-bis. Al personale di cui al comma 3 si applicano, in deroga alle disposizioni della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le norme regolamentari vigenti per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione, ivi compresa la connessa disciplina riguardante il trattamento economico spettante ai componenti; 3-ter. Per l'individuazione dei componenti di cui al comma 1, oltre quanto previsto dal comma 3, su disposizione del Presidente della Regione, puo' essere comandato personale degli enti pubblici regionali sottoposti a vigilanza e tutela della Regione".