Art. 35.
                  Ufficio della Regione a Bruxelles
    1.  All'Art.  92  della  legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 sono
apportate le seguenti modifiche:
      a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      "2.  Al  personale  destinato  all'ufficio  di  Bruxelles  sono
riconosciute le indennita' mensili aggiuntive rispetto al trattamento
economico  spettante,  pari  a quelle fissate dal decreto legislativo
27 febbraio    1998,    n.   62,   secondo   i   livelli   funzionali
corrispondenti";
      b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:
      "3-bis.  Al personale di cui al comma 3 si applicano, in deroga
alle  disposizioni  della  legge  regionale 15 maggio 2000, n. 10, le
norme  regolamentari vigenti per gli uffici di diretta collaborazione
del  Presidente  della  Regione,  ivi compresa la connessa disciplina
riguardante il trattamento economico spettante ai componenti;
      3-ter.  Per  l'individuazione dei componenti di cui al comma 1,
oltre  quanto  previsto  dal  comma 3, su disposizione del Presidente
della  Regione,  puo'  essere comandato personale degli enti pubblici
regionali sottoposti a vigilanza e tutela della Regione".