Art. 36. Ufficio speciale controlli di secondo livello sui fondi strutturali 1. Per le finalita' dell'Art. 38, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e' autorizzata, in termini di competenza, per l'esercizio finanziario 2002, l'ulteriore spesa di 62 migliaia di euro. 2. Per il completamento dell'attivita' di controllo di cui all'Art. 3 del regolamento CE n. 2064/1997 della commissione del 15 ottobre 1997, entro i termini compatibili con la scadenza di cui all'Art. 52, comma 5, secondo periodo, del regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, l'ufficio speciale per i controlli di secondo livello sui fondi strutturali in Sicilia e' autorizzato ad affidare, mediante gara ad evidenza pubblica, parte dei controlli predetti a qualificata societa' che abbia svolto analoga attivita' nel territorio nazionale o in altro paese dell'unione europea. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata, in termini di competenza, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 650 migliaia di euro. 3. All'onere di cui ai commi 1 e 2, si provvede con parte delle disponibilita' della U.P.B. 1.4.1.2.1 (capitolo 108007).