Art. 36.
 Ufficio speciale controlli di secondo livello sui fondi strutturali
    1.  Per le finalita' dell'Art. 38, comma 1, della legge regionale
10 dicembre 2001, n. 21 e' autorizzata, in termini di competenza, per
l'esercizio  finanziario  2002,  l'ulteriore  spesa di 62 migliaia di
euro.
    2.  Per  il  completamento  dell'attivita'  di  controllo  di cui
all'Art.  3  del  regolamento  CE  n. 2064/1997 della commissione del
15 ottobre  1997,  entro i termini compatibili con la scadenza di cui
all'Art.  52,  comma  5,  secondo  periodo,  del  regolamento  CE  n.
1260/1999  del Consiglio del 21 giugno 1999, l'ufficio speciale per i
controlli  di  secondo  livello  sui  fondi strutturali in Sicilia e'
autorizzato  ad  affidare,  mediante gara ad evidenza pubblica, parte
dei  controlli  predetti  a  qualificata  societa'  che  abbia svolto
analoga   attivita'   nel  territorio  nazionale  o  in  altro  paese
dell'unione   europea.   Per  le  finalita'  del  presente  comma  e'
autorizzata,  in  termini  di competenza, per l'esercizio finanziario
2002, la spesa di 650 migliaia di euro.
    3.  All'onere  di cui ai commi 1 e 2, si provvede con parte delle
disponibilita' della U.P.B. 1.4.1.2.1 (capitolo 108007).