Art. 39. Fidejussioni soci cooperative agricole. Limiti d'intervento della Regione 1. All'Art. 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e' aggiunto il seguente comma: "5. Nel caso che, in relazione alla garanzia prestata dal socio, lo stesso abbia gia' provveduto alla liquidazione di parte o tutto il debito garantito, ovvero il creditore abbia soddisfatto il proprio credito promuovendo azioni esecutive nei confronti del garante, l'intervento della Regione e' limitato alla sola parte di credito ancora in essere alla data di emissione dei singoli decreti con i quali verranno assunte le garanzie prestate dai soci delle cooperative in favore delle banche creditrici".