Art. 39.
Fidejussioni  soci  cooperative  agricole.  Limiti d'intervento della
                               Regione
    1.  All'Art.  2  della  legge  regionale 10 ottobre 1994, n. 37 e
successive modifiche ed integrazioni e' aggiunto il seguente comma:
    "5.  Nel caso che, in relazione alla garanzia prestata dal socio,
lo stesso abbia gia' provveduto alla liquidazione di parte o tutto il
debito  garantito,  ovvero  il creditore abbia soddisfatto il proprio
credito  promuovendo  azioni  esecutive  nei  confronti  del garante,
l'intervento  della  Regione  e'  limitato alla sola parte di credito
ancora  in  essere  alla  data di emissione dei singoli decreti con i
quali   verranno   assunte   le  garanzie  prestate  dai  soci  delle
cooperative in favore delle banche creditrici".