Art. 4. Collaborazione coordinata e continuativa 1. Al comma 1 dell'Art. 1 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, dopo le parole "contributi previdenziali ed assistenziali" sono aggiunte le parole "e un contributo di 200 euro mensili per i compensi di almeno 800 euro mensili". 2. Per le finalita' di cui all'Art. 1, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, e' autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di 1.000 migliaia di euro. 3. All'onere di 1.000 migliaia di euro in termini di competenza, per l'esercizio finanziario 2002, si provvede con parte delle disponibilita' della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1009).