Art. 4.
              Collaborazione coordinata e continuativa
    1. Al comma 1 dell'Art. 1 della legge regionale 26 novembre 2000,
n.  24,  dopo  le  parole "contributi previdenziali ed assistenziali"
sono  aggiunte  le  parole "e un contributo di 200 euro mensili per i
compensi di almeno 800 euro mensili".
    2.  Per  le  finalita'  di  cui  all'Art. 1, comma 1, della legge
regionale  26 novembre  2000,  n.  24, e' autorizzata per l'esercizio
finanziario 2002 la spesa di 1.000 migliaia di euro.
    3.  All'onere di 1.000 migliaia di euro in termini di competenza,
per  l'esercizio  finanziario  2002,  si  provvede  con  parte  delle
disponibilita'    della    U.P.B.    4.2.1.5.2    (capitolo   215704,
accantonamento 1009).