Art. 5.
Lavoro  irregolare.  Processi  di  emersione.  Funzionamento apposita
                        commissione regionale
    1.  Per il funzionamento della commissione regionale istituita ai
sensi  dell'Art.  78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e
successive  modifiche  ed integrazioni, ivi compreso il pagamento dei
compensi  e delle spese di missione per i componenti, e' autorizzata,
per  l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 50 migliaia di euro in
termini di competenza.
    2.  All'onere  di  cui  al  comma  1, si provvede con parte delle
disponibilita'    della    U.P.B.    4.2.1.5.2    (capitolo   215704,
accantonamento  1001). Per gli esercizi finanziari 2003-2004 l'onere,
valutato  in  50 migliaia di euro annui, trova riscontro nel bilancio
pluriennale   della   regione,  U.P.B.  4.2.1.5.2,  codice  12.02.01,
accantonamento 1010.
    3.  Per le spese di missione si applicano le disposizioni vigenti
per il Presidente della Regione e per gli assessori regionali.
    4. La commissione di cui al comma 1, ha sede presso la presidenza
della  Regione  ed  il  relativo  supporto e' assicurato da struttura
operante nell'ambito della segreteria generale.