Art. 9.
                          Rimborso all'INPS
    1.  Per  le finalita' dell'art.15, comma 4, della legge regionale
7 agosto  1997,  n.  30  e  successive modifiche ed integrazioni, per
l'esercizio finanziario 2002, e' autorizzata la spesa di 250 migliaia
di euro.
    2.  All'onere  di  cui  al  comma 1 in termini di competenza, per
l'esercizio   finanziario   2002,   si   provvede   con  parte  delle
disponibilita'    della    U.P.B.    4.2.1.5.2    (capitolo   215704,
accantonamento 1001).