Art. 9. Rimborso all'INPS 1. Per le finalita' dell'art.15, comma 4, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, per l'esercizio finanziario 2002, e' autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro. 2. All'onere di cui al comma 1 in termini di competenza, per l'esercizio finanziario 2002, si provvede con parte delle disponibilita' della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1001).