Art. 10.
    Immobili oggetto di ordinanza di sgombero a Siracusa-Ortigia
    1. Il sindaco del comune di Siracusa e' autorizzato a utilizzare,
in  via emergenziale, una parte dei finanziamenti destinati a Ortigia
in  forza  del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito dalla
legge  16 luglio 1997, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni,
per  la copertura totale dei costi connessi a opere di consolidamento
relative  a  immobili  privati  colpiti da ordinanza di sgombero, nel
rispetto delle finalita' della normativa statale di riferimento.
    2.  Fino  alla data del 31 dicembre 2002, l'approvazione da parte
della  giunta  comunale  dei  progetti  esecutivi predisposti da enti
pubblici per interventi di edilizia residenziale pubblica in Ortigia,
purche'  conformi  agli  standard  del  piano  particolareggiato,  ha
effetto  di  dichiarazione  di pubblica utilita', indifferibilita' ed
urgenza.