Art. 10. Immobili oggetto di ordinanza di sgombero a Siracusa-Ortigia 1. Il sindaco del comune di Siracusa e' autorizzato a utilizzare, in via emergenziale, una parte dei finanziamenti destinati a Ortigia in forza del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura totale dei costi connessi a opere di consolidamento relative a immobili privati colpiti da ordinanza di sgombero, nel rispetto delle finalita' della normativa statale di riferimento. 2. Fino alla data del 31 dicembre 2002, l'approvazione da parte della giunta comunale dei progetti esecutivi predisposti da enti pubblici per interventi di edilizia residenziale pubblica in Ortigia, purche' conformi agli standard del piano particolareggiato, ha effetto di dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza.