Art. 3. Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 1. Il comma 3 dell'Art. 23 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e' abrogato. 2. Il comma 7 dell'Art. 23 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e' abrogato. 3. Al comma 1 dell'Art. 25 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 le parole "da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione del bando" sono sostituite dalle parole "alla data di entrata in vigore della presente legge.". 4, Al comma 1 dell'Art. 25 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 sono aggiunti i seguenti commi: "1-bis. La priorita' nell'assegnazione degli alloggi popolari, costruiti con finanziamenti statali, regionali o comunali, viene riconosciuta ai residenti del comune nel cui territorio ricadono gli alloggi medesimi e si applica utilizzando tutte quelle graduatorie che, ancorche' stilate sulla base di bandi diversi, contengano i medesimi criteri nell'attribuzione dei punteggi. 1-ter. L'assegnazione degli alloggi di cui ai commi 1 e 1-bis viene fatta dal sindaco del comune nel cui territorio sono stati realizzati gli alloggi.".