Art. 3.
         Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2
    1.  Il  comma 3 dell'Art. 23 della legge regionale 26 marzo 2002,
n. 2 e' abrogato.
    2.  Il  comma 7 dell'Art. 23 della legge regionale 26 marzo 2002,
n. 2 e' abrogato.
    3.  Al  comma 1 dell'Art. 25 della legge regionale 26 marzo 2002,
n.   2   le  parole  "da  almeno  un  anno  antecedente  la  data  di
pubblicazione  del  bando" sono sostituite dalle parole "alla data di
entrata in vigore della presente legge.".
    4,  Al  comma 1 dell'Art. 25 della legge regionale 26 marzo 2002,
n. 2 sono aggiunti i seguenti commi:
    "1-bis.  La  priorita'  nell'assegnazione degli alloggi popolari,
costruiti  con  finanziamenti  statali,  regionali  o comunali, viene
riconosciuta  ai residenti del comune nel cui territorio ricadono gli
alloggi  medesimi  e  si applica utilizzando tutte quelle graduatorie
che,  ancorche'  stilate  sulla  base  di bandi diversi, contengano i
medesimi criteri nell'attribuzione dei punteggi.
    1-ter.  L'assegnazione  degli  alloggi  di cui ai commi 1 e 1-bis
viene  fatta  dal  sindaco  del  comune nel cui territorio sono stati
realizzati gli alloggi.".