Art. 4.
          Interventi urgenti di manutenzione degli alloggi
    1.   L'Istituto  autonomo  per  le  case  popolari  autorizza  la
realizzazione,  da  parte dell'assegnatario, di interventi urgenti di
manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alloggio.
    2.    L'assegnatario    provvede   ad   avanzare   richiesta   di
autorizzazione con perizia tecnica giurata.
    3.  L'istanza  si  intende  accolta  qualora  l'Istituto  non  si
pronunci nel termine di sessanta giorni.
    4.  L'ammontare  della  spesa  sostenuta  e'  detratta dal canone
conguagliando anche l'eventuale situazione debitoria.
    5.  Qualora  si tratti di alloggio assegnato a riscatto, la spesa
eccedente  quella  conguagliata  in  sede  di pagamento del canone e'
detratta dal prezzo di cessione dell'alloggio.