Art. 4. Interventi urgenti di manutenzione degli alloggi 1. L'Istituto autonomo per le case popolari autorizza la realizzazione, da parte dell'assegnatario, di interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alloggio. 2. L'assegnatario provvede ad avanzare richiesta di autorizzazione con perizia tecnica giurata. 3. L'istanza si intende accolta qualora l'Istituto non si pronunci nel termine di sessanta giorni. 4. L'ammontare della spesa sostenuta e' detratta dal canone conguagliando anche l'eventuale situazione debitoria. 5. Qualora si tratti di alloggio assegnato a riscatto, la spesa eccedente quella conguagliata in sede di pagamento del canone e' detratta dal prezzo di cessione dell'alloggio.