Art. 5. Ripiano del deficit finanziario degli istituti autonomi case popolari 1. I fondi ricavati dalla vendita degli alloggi di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 e alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, sono destinati prioritariamente al ripiano del deficit finanziario degli istituti autonomi case popolari fino all'ammontare dell'85 per cento dei proventi complessivi previsti nei piani di vendita approvati dalla Regione, ai sensi dell'Art. 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 560.