Art. 5.
Ripiano del deficit finanziario degli istituti autonomi case popolari
    1. I fondi ricavati dalla vendita degli alloggi di cui alla legge
24 dicembre  1993,  n. 560 e alla legge regionale 3 novembre 1994, n.
43,   sono   destinati   prioritariamente   al  ripiano  del  deficit
finanziario  degli istituti autonomi case popolari fino all'ammontare
dell'85  per  cento  dei  proventi  complessivi previsti nei piani di
vendita approvati dalla Regione, ai sensi dell'Art. 1, comma 4, della
legge 24 dicembre 1993, n. 560.