Art. 6.
                           Bandi speciali
    1.  In deroga alle vigenti disposizioni, per l'assegnazione degli
alloggi   destinati   alla   sistemazione  dei  nuclei  familiari  in
dipendenza  di  gravi esigenze abitative o per tutelare l'esigenza di
particolari  categorie  sociali, il comune provvede all'emanazione di
bandi  speciali con l'indicazione di eventuali requisiti aggiuntivi o
specifici.
    2.  Ai comuni che non attivano le procedure di cui al comma l non
sono  assegnate  somme  per  la  realizzazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica.