Art. 6. Bandi speciali 1. In deroga alle vigenti disposizioni, per l'assegnazione degli alloggi destinati alla sistemazione dei nuclei familiari in dipendenza di gravi esigenze abitative o per tutelare l'esigenza di particolari categorie sociali, il comune provvede all'emanazione di bandi speciali con l'indicazione di eventuali requisiti aggiuntivi o specifici. 2. Ai comuni che non attivano le procedure di cui al comma l non sono assegnate somme per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.