Art. 7. Termine per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia convenzionata 1. Il termine per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia convenzionata e agevolata di cui al secondo comma dell'Art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e' prorogato al 31 dicembre 2004. 2. Per i programmi di edilizia non ancora completati, la cessione o l'assegnazione di alloggi ed il relativo frazionamento dei mutui devono essere effettuati entro tre anni dalla data di ultimazione dei lavori.