Art. 7.
Termine  per  la  cessione  e  l'assegnazione  di alloggi di edilizia
                            convenzionata
    1.  Il  termine  per  la  cessione e l'assegnazione di alloggi di
edilizia  convenzionata e agevolata di cui al secondo comma dell'Art.
18  della  legge  5 agosto  1978, n. 457, e' prorogato al 31 dicembre
2004.
    2. Per i programmi di edilizia non ancora completati, la cessione
o  l'assegnazione  di  alloggi ed il relativo frazionamento dei mutui
devono essere effettuati entro tre anni dalla data di ultimazione dei
lavori.