Art. 9.
          Opere di approvvigionamento idrico e di adduzione
    1.  Al  fine  di  garantire la costante erogazione di acqua anche
agli  alloggi  popolari,  le  opere di approvvigionamento idrico e di
adduzione che, singolarmente o perche' parti di un sistema complesso,
sono  suscettibili di alimentare, direttamente o indirettamente, piu'
ambiti   territoriali   ottimali  o  piu'  utenti  ad  usi  multipli,
contribuendo  ad  una  perequazione  delle  quantita'  e dei costi di
approvvigionamento,  sono  di  competenza della Regione e la gestione
puo'  essere  assegnata  a societa' costituite ai sensi dell'Art. 23,
comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.