Art. 9. Opere di approvvigionamento idrico e di adduzione 1. Al fine di garantire la costante erogazione di acqua anche agli alloggi popolari, le opere di approvvigionamento idrico e di adduzione che, singolarmente o perche' parti di un sistema complesso, sono suscettibili di alimentare, direttamente o indirettamente, piu' ambiti territoriali ottimali o piu' utenti ad usi multipli, contribuendo ad una perequazione delle quantita' e dei costi di approvvigionamento, sono di competenza della Regione e la gestione puo' essere assegnata a societa' costituite ai sensi dell'Art. 23, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.