Art. 2.
                            Bandi di gara
    1.  Il  dipartimento  regionale trasporti e comunicazioni emana i
bandi di gara per l'affidamento dei servizi di collegamento marittimo
con le isole minori.
    2.  I  bandi  di  gara,  di  cui al comma 1, devono soddisfare le
esigenze  di  trasporto  di  persone  con o senza veicoli al seguito,
nonche' di automezzi con autista adibiti al trasporto di merci.
    3.  I  bandi  relativi  ai  servizi effettuati con navi traghetto
devono  prevedere,  altresi', l'effettuazione di corse riguardanti il
trasporto di merci appartenenti alle categorie speciali o pericolose,
come  definite  dalla  vigente  legislazione di settore, nel rispetto
della  normativa  vigente  per la sicurezza del trasporto, al fine di
garantire  i  necessari  approvvigionamenti agli abitanti delle isole
minori.