Art. 2. Bandi di gara 1. Il dipartimento regionale trasporti e comunicazioni emana i bandi di gara per l'affidamento dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori. 2. I bandi di gara, di cui al comma 1, devono soddisfare le esigenze di trasporto di persone con o senza veicoli al seguito, nonche' di automezzi con autista adibiti al trasporto di merci. 3. I bandi relativi ai servizi effettuati con navi traghetto devono prevedere, altresi', l'effettuazione di corse riguardanti il trasporto di merci appartenenti alle categorie speciali o pericolose, come definite dalla vigente legislazione di settore, nel rispetto della normativa vigente per la sicurezza del trasporto, al fine di garantire i necessari approvvigionamenti agli abitanti delle isole minori.