Art. 3.
                         Contenuto dei bandi
    1.  I  bandi  devono  contenere  indicazioni,  in particolare, in
ordine:
      a) alle reti dei servizi da affidare;
      b) alle  tariffe da applicare sulle tratte in cui si articolano
le reti dei servizi;
      c) agli  obblighi  relativi  al  livello  ed alla frequenza dei
servizi;
      d) ai    requisiti   di   idoneita'   morale,   finanziaria   e
professionale, richiesti ai sensi dell'Art. 12 e seguenti del decreto
legislativo  17 marzo  1995, n. 157, di attuazione della direttiva n.
92/50/CE   in   materia  di  appalti  di  servizi  pubblici,  per  il
conseguimento    della    prescritta    abilitazione    all'esercizio
dell'attivita' armatoriale;
      e) al   numero   delle   unita'   navali   da  impiegare,  alle
caratteristiche  tecnico-costruttive  con  riguardo alla capacita' di
trasporto  in  sicurezza  di mezzi e passeggeri, nonche' ai requisiti
tecnici minimi richiesti;
      f) al rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nello
Stato  di  bandiera,  nonche'  al rispetto delle condizioni stabilite
dallo  Stato  ospitante in materia di equipaggio, emanate dallo Stato
italiano ai sensi dell'Art. 3 del regolamento CEE n. 3577/1992;
      g) alla prestazione di adeguata fideiussione;
      h) all'importo a base d'asta dei servizi da affidarsi. Non sono
ammesse  offerte  che  eguagliano  o superano il prezzo a base d'asta
fissato dall'amministrazione appaltante.