Art. 3. Contenuto dei bandi 1. I bandi devono contenere indicazioni, in particolare, in ordine: a) alle reti dei servizi da affidare; b) alle tariffe da applicare sulle tratte in cui si articolano le reti dei servizi; c) agli obblighi relativi al livello ed alla frequenza dei servizi; d) ai requisiti di idoneita' morale, finanziaria e professionale, richiesti ai sensi dell'Art. 12 e seguenti del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di attuazione della direttiva n. 92/50/CE in materia di appalti di servizi pubblici, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'esercizio dell'attivita' armatoriale; e) al numero delle unita' navali da impiegare, alle caratteristiche tecnico-costruttive con riguardo alla capacita' di trasporto in sicurezza di mezzi e passeggeri, nonche' ai requisiti tecnici minimi richiesti; f) al rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nello Stato di bandiera, nonche' al rispetto delle condizioni stabilite dallo Stato ospitante in materia di equipaggio, emanate dallo Stato italiano ai sensi dell'Art. 3 del regolamento CEE n. 3577/1992; g) alla prestazione di adeguata fideiussione; h) all'importo a base d'asta dei servizi da affidarsi. Non sono ammesse offerte che eguagliano o superano il prezzo a base d'asta fissato dall'amministrazione appaltante.