Art. 4. Vigilanza e controllo dei servizi 1. La vigilanza ed il controllo sui servizi di collegamento marittimo sono affidati al dipartimento regionale trasporti e comunicazioni. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, i funzionari del dipartimento regionale trasporti e comunicazioni incaricati della vigilanza e del controllo sono dotati di apposita tessera identificativa per "controllo, vigilanza e libera circolazione" sui mezzi in esercizio, per garantire l'osservanza delle modalita' operative previste dai bandi di cui alla presente legge.