Art. 4.
                  Vigilanza e controllo dei servizi
    1.  La  vigilanza  ed  il  controllo  sui servizi di collegamento
marittimo   sono  affidati  al  dipartimento  regionale  trasporti  e
comunicazioni.
    2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  i  funzionari del
dipartimento  regionale  trasporti  e  comunicazioni incaricati della
vigilanza   e   del   controllo   sono  dotati  di  apposita  tessera
identificativa  per  "controllo, vigilanza e libera circolazione" sui
mezzi  in  esercizio,  per  garantire  l'osservanza  delle  modalita'
operative previste dai bandi di cui alla presente legge.