Art. 5. Tavolo di concertazione permanente 1. E' costituito, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso la presidenza della Regione, un tavolo di concertazione permanente sulle problematiche delle isole minori siciliane composto dal Presidente della Regione o un suo delegato, da un rappresentante per ogni comune delle isole minori e dal responsabile dell'ufficio per le isole minori, istituito con l'Art. 53 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. 2. Spetta all'organismo di cui al comma 1 esprimere valutazioni sulle scelte programmatiche per gli interventi strutturali che riguardano le isole minori siciliane.