Art. 5.
                 Tavolo di concertazione permanente
    1.  E'  costituito,  entro  trenta  giorni dall'entrata in vigore
della  presente  legge, presso la presidenza della Regione, un tavolo
di  concertazione  permanente  sulle problematiche delle isole minori
siciliane composto dal Presidente della Regione o un suo delegato, da
un   rappresentante   per  ogni  comune  delle  isole  minori  e  dal
responsabile  dell'ufficio  per le isole minori, istituito con l'Art.
53 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
    2.  Spetta  all'organismo di cui al comma 1 esprimere valutazioni
sulle  scelte  programmatiche  per  gli  interventi  strutturali  che
riguardano le isole minori siciliane.