Art. 7.
Piano  regionale  dei  trasporti  e disposizioni per gli uffici della
                        motorizzazione civile
    1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'Art. 1 della legge regionale
14 giugno  1983,  n.  68  e' autorizzata, per l'esercizio finanziario
2002, la spesa di 500 migliaia di euro.
    2.   Per   l'informatizzazione  degli  uffici  provinciali  della
motorizzazione  civile  della Sicilia e' autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro.
    3.  All'onere  di  cui  ai  commi  1  e  2  si  provvede,  per la
competenza,   con   parte  delle  disponibilita'  di  cui  all'U.P.B.
4.2.1.5.2  (capitolo 215704), accantonamento 1001 per 653 migliaia di
euro,  accantonamento 1013 per 47 migliaia di euro e per la cassa con
parte delle disponibilita' dell'U.P.B. 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).