Art. 7. Piano regionale dei trasporti e disposizioni per gli uffici della motorizzazione civile 1. Per le finalita' di cui all'Art. 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 500 migliaia di euro. 2. Per l'informatizzazione degli uffici provinciali della motorizzazione civile della Sicilia e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro. 3. All'onere di cui ai commi 1 e 2 si provvede, per la competenza, con parte delle disponibilita' di cui all'U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704), accantonamento 1001 per 653 migliaia di euro, accantonamento 1013 per 47 migliaia di euro e per la cassa con parte delle disponibilita' dell'U.P.B. 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).