Art. 4. Norme concernenti il ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea 1. Dopo l'Art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 sono aggiunti i seguenti: "art. 3-bis - Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea - 1. E' istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, previsto dall'Art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. 2. Il ruolo e' articolato nelle seguenti sezioni: a) conducenti di autovetture; b) conducenti di motocarrozzette; c) conducenti di natanti; d) conducenti di veicoli a trazione animale. 3. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Il relativo accertamento spetta all'amministrazione comunale. 4. L'iscrizione nel ruolo e', altresi', necessaria per prestare attivita' di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, nei casi previsti dall'Art. 6, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21. 5. Sono iscritti di diritto, a domanda, nella rispettiva sezione del ruolo della provincia in cui svolgono la propria attivita', coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 3-ter, comma 2, lettere b), c) e d), e comma 3, alla data di entrata in vigore della presente legge siano gia' titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. 6. Sono iscritti di diritto, a domanda, nella rispettiva sezione del ruolo della provincia in cui abbiano esercitato prevalentemente la propria attivita', coloro che, alla data del 30 aprile 2002, in possesso dei requisiti previsti dal successivo Art. 3 ter, comma 2, lettere b), c) e d), e comma 3, abbiano prestato servizio di conducente negli ultimi cinque anni per un tempo complessivamente non inferiore a due anni, in qualita' di familiare che collabora o di sostituto del titolare della licenza di taxi o di sostituto del titolare dell'autorizzazione di autonoleggio ovvero in qualita' di dipendente dell'impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto del dipendente medesimo. 7. Per l'iscrizione di diritto nel ruolo i soggetti di cui ai commi 5 e 6 devono presentare alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura territorialmente competente apposita domanda, specificando la sezione del ruolo in cui si richiede l'iscrizione. 8. La domanda va redatta ai sensi del successivo Art. 3-quater, comma 2, e deve contenere la dichiarazione di cui al comma 3, lettera a) dello stesso articolo. "art. 3-ter. Requisiti per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea - 1. L'iscrizione nel ruolo di cui all'Art. 3-bis e' subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti professionali e morali previsti nei commi seguenti nonche' al superamento dell'esame di idoneita' all'esercizio del servizio previsto dall'Art. 3-quater. 2. Sono requisiti professionali indispensabili per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti: a) l'assolvimento dell'obbligo scolastico; b) per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e motocarrozzette, il possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) di cui all'Art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni; c) per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di natanti, il possesso della patente nautica; d) per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di veicoli a trazione animale, il possesso dei requisiti di cui all'Art. 226, comma 4, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 3. Sono requisiti morali indispensabili per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti: a) il non avere riportato una o piu' condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralita' pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia; b) il non risultare sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui alla lettera a). 4. I requisiti di cui al comma 3 non sussistono fin tanto che non sia intervenuta riabilitazione o una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa. Art. 3-quater. Domanda di iscrizione nel ruolo ed esami di idoneita' - 1. Coloro che, in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di uno Stato dell'Unione europea, abbiano interesse ad essere iscritti nel ruolo di cui all'Art. 3-bis, devono presentare domanda alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia ove intendono essere iscritti, specificando la sezione del ruolo per cui si richiede l'iscrizione. 2. Nella domanda, redatta su carta semplice con sottoscrizione in calce, l'interessato deve dichiarare le proprie generalita', il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, la residenza ed il domicilio presso il quale devono essergli fatte pervenire eventuali comunicazioni, La sottoscrizione e' disciplinata dall'Art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. La domanda deve, altresi', contenere: a) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'Art. 3 ter, commi 2 e 3, sottoscritta dall'interessato e prodotta, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi dell'Art. 46, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) istanza di partecipazione all'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneita' all'esercizio del servizio pubblico non di linea. 4. L'esame di idoneita' consiste in una prova scritta, che puo' essere effettuata anche mediante quesiti a risposta preordinata, e in un colloquio orale concernenti le seguenti materie: a) elementi di geografia della Regione Sicilia; b) elementi di toponomastica dei maggiori comuni e della provincia di pertinenza del ruolo; c) norme concernenti il collaudo, l'immatricolazione, l'utilizzazione e la manutenzione dei veicoli; d) nozioni sulla sicurezza della circolazione, norme di comportamento dei conducenti riguardanti la prevenzione degli incidenti ed i provvedimenti da adottare nel caso di incidenti; e) norme di comportamento previste dal regolamento taxi e per l'autonoleggio con conducente del comune di appartenenza. 5. Espletato l'esame previsto dal comma 4, la commissione di cui all'Art. 3 trasmette copia dei verbali, con l'elenco degli idonei e dei non idonei, alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio. La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, attraverso i propri uffici, procede ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 3, lettera a), ai sensi di quanto previsto dall'Art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 6. Ultimati con esito favorevole i controlli di cui al comma 5, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, attraverso i propri uffici, provvede ad iscrivere l'avente titolo nel ruolo di cui all'Art. 3-bis. "art. 3-quinquies. Revisione del ruolo - 1. Il ruolo di cui all'Art. 3-bis e' soggetto a revisione. La revisione e' disposta periodicamente dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura al fine di accertare per gli iscritti la permanenza dei requisiti di iscrizione. 2. Gli iscritti nel ruolo sono tenuti a segnalare alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, l'eventuale perdita temporanea o definitiva dei requisiti di iscrizione. 3. I provvedimenti di cancellazione o di sospensione dal ruolo, assunti dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in relazione alla perdita dei requisiti di iscrizione, sono comunicati agli enti interessati ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.".