Art. 4.
Norme  concernenti  il  ruolo  dei  conducenti  dei veicoli o natanti
            adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
    1.  Dopo l'Art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 sono
aggiunti i seguenti:
      "art.  3-bis  -  Ruolo  dei  conducenti  dei  veicoli o natanti
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea - 1. E' istituito presso
le  camere  di  commercio,  industria,  artigianato ed agricoltura il
ruolo  dei  conducenti  di  veicoli  o natanti adibiti ad autoservizi
pubblici  non  di  linea, previsto dall'Art. 6 della legge 15 gennaio
1992, n. 21.
    2. Il ruolo e' articolato nelle seguenti sezioni:
      a) conducenti di autovetture;
      b) conducenti di motocarrozzette;
      c) conducenti di natanti;
      d) conducenti di veicoli a trazione animale.
    3.  L'iscrizione  nel  ruolo costituisce requisito indispensabile
per  il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e
dell'autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio  di noleggio con
conducente.   Il  relativo  accertamento  spetta  all'amministrazione
comunale.
    4.  L'iscrizione  nel ruolo e', altresi', necessaria per prestare
attivita'  di  conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi
pubblici  non di linea, nei casi previsti dall'Art. 6, comma 6, della
legge 15 gennaio 1992, n. 21.
    5.  Sono iscritti di diritto, a domanda, nella rispettiva sezione
del  ruolo  della  provincia  in  cui  svolgono la propria attivita',
coloro  che,  in  possesso dei requisiti previsti dal successivo art.
3-ter,  comma 2, lettere b), c) e d), e comma 3, alla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge siano gia' titolari di licenza per
l'esercizio  del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio
del servizio di noleggio con conducente.
    6.  Sono iscritti di diritto, a domanda, nella rispettiva sezione
del  ruolo  della provincia in cui abbiano esercitato prevalentemente
la  propria  attivita',  coloro che, alla data del 30 aprile 2002, in
possesso  dei  requisiti previsti dal successivo Art. 3 ter, comma 2,
lettere  b),  c)  e  d),  e  comma  3,  abbiano  prestato servizio di
conducente negli ultimi cinque anni per un tempo complessivamente non
inferiore  a  due  anni,  in qualita' di familiare che collabora o di
sostituto  del  titolare  della  licenza  di  taxi o di sostituto del
titolare  dell'autorizzazione  di  autonoleggio ovvero in qualita' di
dipendente  dell'impresa  autorizzata  al  servizio  di  noleggio con
conducente o di sostituto del dipendente medesimo.
    7.  Per  l'iscrizione  di  diritto nel ruolo i soggetti di cui ai
commi  5  e  6 devono presentare alla camera di commercio, industria,
artigianato   ed  agricoltura  territorialmente  competente  apposita
domanda,  specificando  la  sezione  del  ruolo  in  cui  si richiede
l'iscrizione.
    8.  La  domanda va redatta ai sensi del successivo Art. 3-quater,
comma 2, e deve contenere la dichiarazione di cui al comma 3, lettera
a) dello stesso articolo.
    "art.  3-ter. Requisiti per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti
dei  veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea -
1.  L'iscrizione  nel  ruolo  di  cui  all'Art.  3-bis e' subordinata
all'accertamento  del  possesso  dei requisiti professionali e morali
previsti  nei  commi  seguenti  nonche'  al superamento dell'esame di
idoneita' all'esercizio del servizio previsto dall'Art. 3-quater.
    2.  Sono  requisiti professionali indispensabili per l'iscrizione
nel ruolo dei conducenti:
      a) l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
      b) per  l'iscrizione  alla  sezione  riservata ai conducenti di
autovetture   e  motocarrozzette,  il  possesso  del  certificato  di
abilitazione professionale (C.A.P.) di cui all'Art. 116, comma 8, del
decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed
integrazioni;
      c) per  l'iscrizione  alla  sezione  riservata ai conducenti di
natanti, il possesso della patente nautica;
      d) per  l'iscrizione  alla  sezione  riservata ai conducenti di
veicoli a trazione animale, il possesso dei requisiti di cui all'Art.
226,  comma  4,  lettere  a)  e  b), del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
    3.  Sono  requisiti  morali  indispensabili  per l'iscrizione nel
ruolo dei conducenti:
      a) il non avere riportato una o piu' condanne irrevocabili alla
reclusione  in  misura  complessivamente  superiore  ai  due anni per
delitti  non  colposi  contro  la persona, il patrimonio, la pubblica
amministrazione,  la  moralita'  pubblica  ed  il  buon costume e per
delitti di mafia;
      b) il non risultare sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad
una  delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per
i delitti di cui alla lettera a).
    4. I requisiti di cui al comma 3 non sussistono fin tanto che non
sia   intervenuta   riabilitazione   o   una   misura   di  carattere
amministrativo con efficacia riabilitativa.
    Art.  3-quater.  Domanda  di  iscrizione  nel  ruolo  ed esami di
idoneita'  -  1. Coloro che, in possesso della cittadinanza italiana,
ovvero  di uno Stato dell'Unione europea, abbiano interesse ad essere
iscritti  nel  ruolo di cui all'Art. 3-bis, devono presentare domanda
alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della
provincia  ove intendono essere iscritti, specificando la sezione del
ruolo per cui si richiede l'iscrizione.
    2. Nella domanda, redatta su carta semplice con sottoscrizione in
calce, l'interessato deve dichiarare le proprie generalita', il luogo
e  la  data  di  nascita,  il  codice  fiscale,  la  cittadinanza, la
residenza  ed  il  domicilio  presso  il  quale devono essergli fatte
pervenire  eventuali comunicazioni, La sottoscrizione e' disciplinata
dall'Art.  38,  comma 3,  del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
    3. La domanda deve, altresi', contenere:
      a) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui
all'Art.  3  ter,  commi  2  e  3,  sottoscritta  dall'interessato  e
prodotta,  in  sostituzione  delle  normali  certificazioni, ai sensi
dell'Art.  46,  comma  1, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445;
      b) istanza  di  partecipazione all'esame per l'accertamento dei
requisiti  di  idoneita'  all'esercizio  del servizio pubblico non di
linea.
    4.  L'esame  di idoneita' consiste in una prova scritta, che puo'
essere effettuata anche mediante quesiti a risposta preordinata, e in
un colloquio orale concernenti le seguenti materie:
      a) elementi di geografia della Regione Sicilia;
      b) elementi   di  toponomastica  dei maggiori  comuni  e  della
provincia di pertinenza del ruolo;
      c) norme    concernenti    il   collaudo,   l'immatricolazione,
l'utilizzazione e la manutenzione dei veicoli;
      d) nozioni   sulla   sicurezza  della  circolazione,  norme  di
comportamento   dei   conducenti  riguardanti  la  prevenzione  degli
incidenti ed i provvedimenti da adottare nel caso di incidenti;
      e) norme  di  comportamento previste dal regolamento taxi e per
l'autonoleggio con conducente del comune di appartenenza.
    5.  Espletato l'esame previsto dal comma 4, la commissione di cui
all'Art.  3  trasmette copia dei verbali, con l'elenco degli idonei e
dei  non  idonei, alla camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura  competente  per  territorio.  La  camera  di  commercio,
industria,  artigianato  ed  agricoltura, attraverso i propri uffici,
procede  ad  idonei  controlli  sulla veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive  di  cui  al  comma  3,  lettera  a),  ai sensi di quanto
previsto  dall'Art.  71  del  decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
    6.  Ultimati  con esito favorevole i controlli di cui al comma 5,
la  camera  di  commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura,
attraverso i propri uffici, provvede ad iscrivere l'avente titolo nel
ruolo di cui all'Art. 3-bis.
    "art.  3-quinquies.  Revisione  del  ruolo  -  1. Il ruolo di cui
all'Art.  3-bis  e'  soggetto  a  revisione. La revisione e' disposta
periodicamente  dalla  camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura  al  fine di accertare per gli iscritti la permanenza dei
requisiti di iscrizione.
    2.  Gli iscritti nel ruolo sono tenuti a segnalare alla camera di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura, l'eventuale perdita
temporanea o definitiva dei requisiti di iscrizione.
    3.  I  provvedimenti di cancellazione o di sospensione dal ruolo,
assunti   dalla   camera  di  commercio,  industria,  artigianato  ed
agricoltura  in  relazione  alla perdita dei requisiti di iscrizione,
sono  comunicati  agli  enti  interessati  ai  fini dell'adozione dei
rispettivi provvedimenti di competenza.".