Art. 5.
   Modifiche all'Art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29
    1.  Il  comma  2 dell'Art. 11 della legge 11 gennaio 1992, n. 21,
come  sostituito  dal  comma  3  dell'Art.  4  della  legge regionale
6 aprile 1996, n. 29, e' cosi' sostituito:
    "2.  Il prelevamento dell'utente deve avvenire esclusivamente con
partenza  dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza taxi
o   l'autorizzazione   di  noleggio  con  conducente,  per  qualunque
destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre
il  limite  comunale  o  comprensoriale  fatto  salvo quanto disposto
dall'Art. 4, comma 5.".