Art. 5. Modifiche all'Art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 1. Il comma 2 dell'Art. 11 della legge 11 gennaio 1992, n. 21, come sostituito dal comma 3 dell'Art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, e' cosi' sostituito: "2. Il prelevamento dell'utente deve avvenire esclusivamente con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza taxi o l'autorizzazione di noleggio con conducente, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale fatto salvo quanto disposto dall'Art. 4, comma 5.".