Art. 9.
    1.  La  presente  legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Regione  Sicilia  ed entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
    2.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
      Palermo, 9 agosto 2002.
                               CUFFARO