Art. 9. 1. La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 9 agosto 2002. CUFFARO