Art. 2.
       Accertamento della causa di servizio e equo indennizzo
    1.  Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermita'
o  subito  aggravamenti  di infermita' o lesioni preesistenti, ovvero
l'avente  diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare
l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta
al   dirigente   competente   in   materia  di  personale,  indicando
specificamente  la  natura  dell'infermita'  o  lesione,  i  fatti di
servizio  che  vi  hanno  concorso  e,  ove possibile, le conseguenze
sull'integrita'  fisica,  psichica  o  sensoriale e sull'idoneita' al
servizio,  allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento
pensionistico  di  privilegio,  la domanda deve essere presentata dal
dipendente entro sei mesi dalla data in cui si e' verificato l'evento
dannoso  o  da  quella  in  cui ha avuto conoscenza dell'infermita' o
della lesione o dell'aggravamento.
    2.  La  disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la
menomazione  dell'integrita'  fisica  si manifesti dopo la cessazione
del rapporto d'impiego.
    3.  La  presentazione  della  richiesta  di  equo indennizzo puo'
essere  successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento della
causa di servizio, ovvero puo' essere prodotta nel corso del relativo
procedimento  nel  rispetto  dei  termini  previsti  dal  decreto del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
    4.  La  richiesta  di  equo indennizzo puo' essere proposta dagli
eredi  del  dipendente  deceduto, anche se pensionato, entro sei mesi
dal decesso.
    5.  Il provvedimento finale relativo al riconoscimento, ovvero al
diniego  della  causa  di  servizio  ed  alla  concessione, ovvero al
diniego dell'equo indennizzo, viene adottato dal dirigente competente
in materia di personale.
    6.  I  termini  e  le fasi procedimentali previste dalla presente
disposizione   sono   regolate   dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.