Art. 2. Accertamento della causa di servizio e equo indennizzo 1. Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermita' o subito aggravamenti di infermita' o lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta al dirigente competente in materia di personale, indicando specificamente la natura dell'infermita' o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrita' fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneita' al servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si e' verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermita' o della lesione o dell'aggravamento. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la menomazione dell'integrita' fisica si manifesti dopo la cessazione del rapporto d'impiego. 3. La presentazione della richiesta di equo indennizzo puo' essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento della causa di servizio, ovvero puo' essere prodotta nel corso del relativo procedimento nel rispetto dei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. 4. La richiesta di equo indennizzo puo' essere proposta dagli eredi del dipendente deceduto, anche se pensionato, entro sei mesi dal decesso. 5. Il provvedimento finale relativo al riconoscimento, ovvero al diniego della causa di servizio ed alla concessione, ovvero al diniego dell'equo indennizzo, viene adottato dal dirigente competente in materia di personale. 6. I termini e le fasi procedimentali previste dalla presente disposizione sono regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.